La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE.
La legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene:
- disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente al recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
- delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.
Il disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.
Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell’Unione Europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.