Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.
Il Dipartimento per gli Affari Europei, attraverso l'Ufficio per il Coordinamento in materia di aiuti di Stato, cura il coordinamento tra tutte le amministrazioni centrali e regionali per assicurare il rispetto delle norme europee.
Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.
Gli aiuti sono ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato):
- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".
Ad esempio, il rimedio ad una situazione di fallimento del mercato può talora bilanciare gli effetti distorsivi della concorrenza: in tali casi l'aiuto è considerato compatibile.
Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (DG Concorrenza), che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.
Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.
Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l'esigenza nazionale di accrescere l'efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l'agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.
La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato (articolo 108 del Trattato ), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune.
Al termine del procedimento (Regolamento UE 1589/2015 che codifica il Regolamento UE n. 659/1999), la Commissione può adottare:
- una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile;
- una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero;
- una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.
Il Servizio aiuti di Stato del Dipartimento per gli Affari Europei può fare una prima verifica sommaria della compatibilità europea delle misure di agevolazione e, laddove i progetti di legge siano sottoposti alla sua valutazione da parte dei soggetti proponenti, svolge il monitoraggio delle procedure di valutazione di maggior rilevo avviate dalla Commissione europea.
Il Servizio segue in particolare la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni UE in materia di aiuti di Stato, curando la partecipazione dell'Italia a tale processo. Negli incontri con gli altri Stati Membri, sostiene la posizione nazionale, frutto del coordinamento con le amministrazioni statali e regionali e della consultazione delle parti economiche e sociali. Cura, inoltre, la diffusione della normativa europea in materia di aiuti di Stato ai fini della sua omogenea e conforme applicazione.