La libera prestazione di servizi può essere svolta in Italia in modo temporaneo e occasionale da un cittadino legalmente stabilito in un altro Stato dell'UE, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in Svizzera, ove esercita la stessa professione. Se in tale Stato la professione non è regolamentata, occorre dimostrare di aver esercitato la stessa professione per almeno un anno negli ultimi dieci anni.
Il professionista deve inviare una dichiarazione preventiva alla competente Autorità italiana prima di esercitare una prestazione di servizi nel nostro Paese. La dichiarazione ha validità di un anno per le professioni che hanno un impatto sulla salute o sicurezza pubblica, di 18 mesi per tutti gli altri casi.
Al termine del periodo di validità, il professionista deve presentare nuovamente la dichiarazione se vuole continuare a fornire servizi temporanei e occasionali in Italia.
Nella dichiarazione preventiva è necessario indicare:
- nome e cognome
- recapiti: indirizzo, telefono, e-mail, etc.
- nazionalità
- professione per cui si è legalmente stabiliti nello Stato di provenienza e professione che si intende esercitare in Italia
- informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale.
Il professionista deve allegare alla dichiarazione preventiva la seguente documentazione:
- certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità
- certificato dell'Autorità competente dello Stato di provenienza che attesti che il prestatore è legalmente stabilito in detto Stato ove può esercitare l'attività in questione per l’assenza di elementi che vietano tale esercizio anche temporaneamente
- documento che attesti il possesso delle qualifiche professionali
- documento che attesti l'esercizio dell'attività per almeno un anno nei precedenti dieci anni, nel caso di professione non regolamentata
- per le professioni nei settori della sicurezza e della sanità e per le professioni relative all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia: documento che certifichi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali
- per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti: dichiarazione del professionista di essere in possesso di una conoscenza della lingua italiana necessaria per l'esercizio della professione
- per le professioni rientranti nell'Allegato IV della direttiva (qualora non si posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento automatico) e per le quali l'Italia richiede una verifica preliminare delle qualifiche: certificato sulla natura e durata dell'attività rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di provenienza
Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica (consulta l'elenco - aggiornato al 10 aprile 2024), l'autorità competente può svolgere un controllo preventivo della qualifica prima dell'esercizio dell'attività.
Tale controllo non avviene per le professioni a riconoscimento automatico (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista ed architetto), per le professioni a riconoscimento in base all'esperienza professionale (professioni rientranti nell'Allegato IV della direttiva) e per le professioni per le quali il riconoscimento potrà essere effettuato sulla base dei "Quadri comuni di formazione" (ancora non adottati dalla Commissione UE) e delle "Prove di formazione comuni" (con Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione sono state istituite dette prove per la professione di maestri di sci).
Riconoscimenti professionali