La direttiva 2005/36/CE stabilisce (art. 53) che i beneficiari del riconoscimento della qualifica professionale devono avere la conoscenza linguistica necessaria all'esercizio della professione nello Stato UE ospitante.
E' opportuno informare che, a prescindere dalla specifica professione regolamentata, l'istruttoria della domanda di riconoscimento professionale si svolge in lingua italiana e l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (misure compensative) avvengono sempre in lingua italiana.
Per la professione di docente, la verifica delle competenze linguistiche viene effettuata, di volta in volta, dalle istituzioni scolastiche all'atto della stipula del contratto di lavoro, secondo quanto stabiliscono le disposizioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR). In particolare, il livello linguistico richiesto cambia in relazione alle discipline di insegnamento (leggere nota del 7 ottobre 2013 - .pdf allegato).
In generale, la direttiva europea chiarisce il ruolo delle autorità nazionali competenti nei controlli che agiscono nell'interesse della sicurezza dei pazienti ma anche a tutela dei diritti del professionista.
I controlli linguistici devono essere proporzionati alle prestazioni che il professionista deve svolgere e non devono costituire in alcun modo un pretesto per escludere lo stesso dal mercato del lavoro dello Stato UE ospitante.
Ogni Stato UE deve assicurare che i controlli effettuati dall'autorità competente o sotto la sua supervisione siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello stesso Stato o di una lingua amministrativa, a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Se la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorità competenti devono verificare la conoscenza della lingua italiana. Anche per le altre professioni i controlli devono essere effettuati se non si ha una conoscenza sufficiente della lingua italiana necessaria a esercitare l'attività professionale.
I controlli possono essere imposti dallo Stato ospitante laddove la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti anche nei confronti di altre professioni nei casi in cui vi sia un serio e concreto dubbio sul livello di conoscenza della lingua di lavoro sufficiente per l'esercizio dell'attività professionale.
I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio della Tessera professionale europea o del riconoscimento di una qualifica professionale.
Il professionista può comunque presentare ricorso contro tali controlli secondo quanto previsto dalla normativa italiana.
Il cittadino europeo che intende svolgere una professione che ha implicazioni per la sicurezza dei pazienti o una prestazione temporanea e occasionale (libera prestazione di servizi) dovrà dichiarare nella domanda da presentare all'Autorità competente (richiesta di stabilimento nel primo caso, dichiarazione preventiva di spostamento nel secondo caso) la conoscenza della lingua dello Stato UE ospitante per l'esercizio della professione.
Riconoscimenti professionali