11 febbraio 2020
La domanda per il riconoscimento della qualifica professionale può essere accolta previo superamento di misure compensative, quando esistono differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione italiana nonché tra le attività professionali esercitate nel paese di provenienza e quelle previste per la stessa professione in Italia, che non possono essere compensate da un'esperienza professionale e/o da una formazione supplementare.
Le misure compensative, salvo casi specifici, sono a scelta del richiedente e consistono in un tirocinio di adattamento di massimo tre anni o in una prova attitudinale.
L'Autorità competente, prima di esigere dal richiedente una misura compensativa, dovrà verificare se conoscenze, abilità e competenze formalmente convalidate da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso durante la propria esperienza professionale, siano in grado di coprire, in tutto o in parte, le differenze sostanziali individuate dall'Autorità competente.
In alcuni casi, il richiedente non può scegliere la misura compensativa, se:
- è in possesso di un attestato di competenza mentre in Italia, per accedere alla qualifica professionale richiesta, occorre un diploma che attesti il compimento di:
1) una formazione a livello di insegnamento post-secondario di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
oppure
2) una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare; - è in possesso di un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari mentre in Italia, per accedere alla qualifica professionale richiesta, occorre:
1) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
oppure
2) un diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
L'Autorità competente può imporre il tirocinio di adattamento unitamente alla prova attitudinale se il richiedente è in possesso di un semplice attestato di competenza, mentre la qualifica richiesta in Italia è un diploma di laurea della durata minima di tre anni e non superiore a quattro.
Se l'Autorità competente impone la prova attitudinale, dovrà garantirne lo svolgimento entro sei mesi dalla propria decisione.