Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2026
14 luglio 2026
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, in sostituzione della direttiva 2014/42/UE.
La direttiva si inserisce nell’azione dell’Unione Europea volta a contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi mediante il rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale, così da reperire, identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi dei reati, secondo il principio per cui il crimine non deve produrre profitto. Le confische che ne formano oggetto si collocano nell’ambito di un “procedimento in materia penale” secondo la nozione autonoma del diritto dell’Unione – abbastanza ampia da comprendere anche il procedimento di prevenzione – che assume rilievo decisivo ai fini del riconoscimento reciproco, tra gli Stati membri, dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
L’ordinamento italiano dispone già di un assetto ampio e articolato in materia di misure patrimoniali, sia in ambito penale sia nell’ambito della normativa antimafia, che ha costituito in più occasioni un modello di riferimento per lo stesso legislatore europeo. Il decreto interviene quindi essenzialmente per colmare gli spazi residui non ancora disciplinati e per assicurare il coordinamento e l’armonizzazione con le prescrizioni della direttiva.
Le principali novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato – profitto, prodotto e prezzo – e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ossia dei beni utilizzati per commettere il reato, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta. Viene inoltre disciplinata la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale ed esteso il catalogo della confisca cosiddetta allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, tra cui determinati reati informatici. A garanzia dell’interessato e in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, si introduce infine il requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e lo svolgimento dell’attività delittuosa, a presidio del principio di proporzionalità della misura.
Il decreto disciplina poi la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, nei casi in cui non possano essere conservati senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie: se ne preserva così il valore economico, con trasferimento del vincolo sulle somme ricavate – versate al Fondo unico giustizia – e con l’obbligo di informare gli interessati, ai quali è garantita la facoltà di essere sentiti.
Specifiche disposizioni riguardano, infine, il sequestro e la confisca delle criptovalute e delle cripto-attività, allo scopo di assicurarne l’effettiva indisponibilità per il destinatario della misura. Il sequestro si esegue mediante il trasferimento delle cripto-attività e, ove tecnicamente possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un apposito servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia; quando il trasferimento delle chiavi non sia praticabile – data l’eterogeneità delle modalità di conservazione dei beni digitali – il sequestro è eseguito con ogni altra procedura idonea a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale. Per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento è comunicato a quest’ultimo e, ove identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento.
(fonte: Palazzo Chigi)
