Governo italiano
lingua attiva: Italiano (Italia) ITA

Legge europea e legge di delegazione europea 2018

6 settembre 2018

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha approvato i due disegni di legge che costituiscono adempimento agli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'Unione Europea:

  • la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (Legge di delegazione europea 2018)
  • le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge europea 2018)

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione di 22 direttive europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo.

Il disegno di legge europea 2018 mira invece a dare attuazione a due direttive, garantire la piena attuazione di due regolamenti (UE), affrontare due procedure d'infrazione e tre casi "EU Pilot", dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.

Al fine dell'immediato avvio dell'iter di approvazione parlamentare, i due disegni di legge saranno subito presentati alle Camere, con successiva consultazione della Conferenza Stato-Regioni.

 

Legge di delegazione europea 2018

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 approvato in Consiglio dei Ministri, conferisce delega al Governo per:

  • l'attuazione di 22 direttive;
  • l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni di 1 decisione;
  • l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 9 regolamenti.

L'attuazione delle 22 direttive riguardano:

  • le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • l'attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione Europea (Europêche);
  • l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
  • la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;
  • i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea;
  • la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • le disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;
  • la registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, nonché le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri;
  • un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;
  • il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna;
  • la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
  • gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni;
  • l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF);
  • la riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;
  • la qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri;
  • lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
  • la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; la prestazione energetica nell'edilizia e l'efficienza energetica;
  • i veicoli fuori uso, le pile e gli accumulatori nonché i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • le discariche di rifiuti;
  • i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le disposizioni attuative e di adeguamento riguardano:

  • la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (protezione interessi finanziari).;
  • l'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»;
  • l’istituzione di una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;
  • l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti;
  • i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea (c.d. direttiva DRM - dispute resolution mechanism);
  • il prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato;
  • i fondi comuni monetari;
  • i veicoli fuori uso, pile e accumulatori, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • le discariche di rifiuti;
  • i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


Legge europea 2018

Il disegno di legge europea 2018 approvato in Consiglio dei Ministri prevede di:

  • affrontare due procedure d'infrazione e tre casi "EU Pilot";
  • dare attuazione a due direttive, di cui una scaduta il 31 marzo 2018 sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali ad uso umano e l'altra di prossima scadenza riguardante le limitazioni ai diritti d'autore a beneficio dei non vedenti;
  • garantire la piena attuazione di due regolamenti (UE), uno riguardante le aste delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, l'altro i diritti doganali;
  • dare concreta esecuzione a un Accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione Europea;
  • dare attuazione alle linee guida della Commissione europea relative alla direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali.

Nella prima procedura di infrazione (n. 2018/2175), la Commissione europea ha effettuato una serie di rilievi con riguardo al procedimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il disegno di legge interviene su:

  • la definizione di “legalmente stabilito”;
  • la ridenominazione dell’autorità competente ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali;
  • gli elementi e requisiti richiesti dalla Commissione ai fini del pieno adeguamento della normativa ai fini del procedimento per il rilascio della tessera professionale;
  • le ipotesi di riconoscimento automatico a seguito della adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea;
  • la ridefinizione dei criteri di incompatibilità per l’attività di mediazione.


Sulla definizione di "legalmente stabilito", la formulazione vigente - introdotta dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali - ha comportato problemi applicativi in quanto prevede il riferimento allo "Stato membro di residenza", che non è contemplato né dalle citate direttive né dalla Guida per l'utente relativa alla direttiva 2005/36/CE. Infatti, il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del richiedente, ma al luogo di esercizio in via stabile della professione. Con la nuova norma, si è "legalmente stabiliti" nel momento in cui si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. Il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va quindi riferito non al luogo di residenza del richiedente, ma al luogo di esercizio in via stabile della professione.

La seconda procedura di infrazione (n. 2018/4000) riguarda il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia.

I tre casi EU Pilot riguardano:

  • i criteri per il rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi: viene sostituito il parametro della “produttività minima” (che consente l’apertura di nuovi tabaccai solo quando la produttività dei tabaccai già esistenti abbia superato una certa soglia minima) con il parametro della “popolazione” sulla cui base i competenti Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli valuteranno la sussistenza di un’esigenza di servizio per l’istituzione di un punto vendita di tabacchi.
  • i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • lo smaltimento degli sfalci e delle potature del verde urbano: viene escluso dalla nozione di rifiuto gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi (giardini, parchi e aree cimiteriali).
direttive europee , procedure di infrazione , Legge delegazione europea , Legge europea
Torna all'inizio del contenuto