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(pagina aggiornata al 29 maggio 2020)


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La Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19. Si tratta di una misura che consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19, approvato il 19 marzo 2020, prevede cinque tipi di aiuti:

  1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
  2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  3. prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
  5. assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

 

 

Emendamento al Quadro Temporaneo (3 aprile 2020)

Il 3 aprile la Commissione UE con un emendamento ha esteso il Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al coronavirus, di tutelare i posti di lavoro e di sostenere l'economia (Amendment to the Temporary Framework

La Commissione UE ha ritenuto che al di là delle misure di aiuto consentite ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE )e delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, fosse anche essenziale accelerare le attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, sostenere le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono a sviluppare i prodotti connessi al COVID-19, nonché sostenere la produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. Ha pertanto stabilito le condizioni alle quali considererà tali misure compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione UE ha tenuto conto dell'obiettivo comune perseguito da tali misure di aiuto e dei loro effetti positivi per affrontare la crisi sanitaria provocata dalla pandemia di COVID-19, rispetto ai potenziali effetti negativi delle misure sul mercato interno.

In particolare, sono stati introdotti cinque ulteriori tipi di misure di aiuto:

  1. sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per attività di ricerca e sviluppo; inoltre, è previsto un sostegno supplementare per i progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
  2. sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di costruire o ammodernare le infrastrutture necessarie per elaborare e testare prodotti utili a fronteggiare la pandemia di coronavirus fino alla prima applicazione industriale. Si tratta di prodotti quali medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti; dispositivi e attrezzature mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici); disinfettanti; strumenti per la raccolta e il trattamento dei dati utili per combattere la diffusione del virus. le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
  3. sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus: gli Stati membri possono concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite per sostenere investimenti che consentano di produrre rapidamente prodotti connessi al coronavirus. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;
  4. sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali: gli Stati membri possono concedere differimenti del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia, al fine di ridurre i vincoli di liquidità cui devono far fronte le imprese e di preservare l’occupazione;
  5. sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti: gli Stati membri possono contribuire ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale, al fine di contribuire a limitare l'impatto della crisi sui lavoratori.

La modifica del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere, fino al valore nominale di 800mila EUR per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato anche con gli aiuti "de minimis" (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di EUR) e con altri tipi di aiuti.


Il ruolo del Dipartimento per le Politiche Europee

A seguito della pubblicazione della Comunicazione, il Dipartimento per le Politiche Europee ha recepito il quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea per garantire maggiore flessibilità agli Stati membri in materia di aiuti di Stato, al fine di sostenere l'economia.

In questa fase, l'Ufficio Aiuti di Stato del Dipartimento per le Politiche Europee prevede una duplice azione:

  • garantisce sostegno alle Amministrazioni nazionali nella fase di notifica delle misure di aiuto che si stanno attuando;
  • fornisce supporto al Governo nella predisposizione di un regime ombrello che permetterà alle Amministrazioni nazionali di dare attuazione al quadro temporaneo adottato dalla Commissione UE.


Secondo emendamento al Quadro Temporaneo (8 maggio 2020)

La Commissione europea ha adottato l'8 maggio 2020 un secondo emendamento al Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020, che integra le misure già contemplate dal Quadro Temporaneo e dalle norme esistenti in materia di aiuti di Stato.

Le misure di emergenza, che gli Stati membri hanno dovuto adottare per gestire l'epidemia di coronavirus, hanno compromesso la capacità di molte società europee di produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale proprio e ridotto la loro capacità di indebitarsi sui mercati o presso banche e altri istituti finanziari.

Inoltre, la riduzione del patrimonio netto per le imprese nei mercati con scarsa domanda e offerta interrotta aggravano il rischio di una grave recessione economica che colpisce potenzialmente tutta la economia dell'UE per un periodo più lungo. Interventi pubblici ben mirati tramite iniezioni di capitale proprio o ibrido (debiti subordinati) a favore delle imprese potrebbero contribuire a preservare la continuità dell'attività economica durante l'epidemia di COVID-19, a sostenere la successiva ripresa economica e a ridurre il rischio di insolvenze.

Il secondo emendamento amplia pertanto le misure già previste dal Quadro Temporaneo del 19 marzo 2020 e consente ora aiuti pubblici sotto forma di ricapitalizzazioni e debito subordinato alle società non finanziarie, in modo compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

Poiché tali interventi pubblici possono avere un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato unico, dovrebbero rimanere misure di ultima istanza. Saranno inoltre soggetti a condizioni chiare per quanto riguarda l'ingresso, la remunerazione e l'uscita dello Stato dalle società interessate, le rigide disposizioni in materia di governance e le misure appropriate per limitare potenziali distorsioni della concorrenza.


Aiuto alla ricapitalizzazione delle imprese

Le ricapitalizzazioni hanno lo scopo di garantire che la crisi economica dovuta all'epidemia di COVID-19 non comporti l'uscita dal mercato delle imprese che erano vitali prima dello scoppio dell'epidemia. Le ricapitalizzazioni non devono pertanto superare minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare oltre a ripristinare la struttura patrimoniale del beneficiario a quella precedente all'epidemia in atto. Il Quadro Temporaneo stabilisce perciò una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Inoltre, gli Stati Membri sono liberi di progettare misure nazionali in linea con obiettivi politici aggiuntivi, come consentire la trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire frodi, evasioni fiscali o elusione fiscale aggressiva.

Condizioni per la ricapitalizzazione delle imprese

  • Condizioni sulla necessità, sull'adeguatezza e sull'entità dell'intervento: l'aiuto alla ricapitalizzazione dovrebbe essere concesso solo se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Deve inoltre essere nell'interesse comune intervenire, ad esempio per evitare le difficoltà sociali e il fallimento del mercato a causa di una significativa perdita di posti di lavoro, l'uscita di un'azienda innovativa o di rilevanza sistemica o il rischio di interrompere un servizio importante. Infine, l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività della società e non dovrebbe andare oltre il ripristino della struttura del capitale del beneficiario prima dell'epidemia di coronavirus.
  • Condizioni per l'ingresso dello Stato nel capitale delle società e la remunerazione: lo Stato deve essere sufficientemente remunerato per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari ad acquistare le azioni acquistate dallo Stato utilizzando aiuti di Stato per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato.
  • Condizioni relative all'uscita dello Stato dal capitale delle società interessate: i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti a sviluppare una strategia di uscita, in particolare per quanto riguarda le grandi società che hanno ricevuto aiuti di ricapitalizzazione significativi dallo Stato. Se sei anni dopo l'aiuto per la ricapitalizzazione a società quotate in borsa, o fino a sette anni per altre società, l'uscita dello Stato è in dubbio, un piano di ristrutturazione per il beneficiario dovrà essere notificato alla Commissione UE.
  • Condizioni relative alla governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti a divieti di dividendi e riacquisto di azioni. Inoltre, fino a quando non viene riscattato almeno il 75% della ricapitalizzazione, viene applicata una rigorosa limitazione della remunerazione della loro gestione, incluso un divieto di pagamento di bonus. Tali condizioni mirano inoltre a incentivare i beneficiari e i loro proprietari ad acquistare le azioni di proprietà dello Stato non appena la situazione economica lo consenta.
  • Divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizione: per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente dell'aiuto di ricapitalizzazione da parte dello Stato a scapito della concorrenza leale nel mercato unico, non possono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche delle società integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al riscatto di almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è in linea di principio impedito di acquisire una partecipazione superiore a 10 % di concorrenti o altri operatori nella stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.


Obbligo di notifica

Gli Stati Membri devono procedere a notificare alla Commissione europea sia i regimi di aiuti sia gli aiuti individuali.

Nel caso di autorizzazione di un regime, la Commissione UE chiederà la notifica separata dell'aiuto individuale ogni volta che esso superi la soglia di 250 milioni di euro per la relativa autorizzazione.

Le società che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non possono beneficiare di aiuti nell'ambito del quadro temporaneo.


Trasparenza e relazioni

Se gli aiuti alla ricapitalizzazione sono concessi ai beneficiari nell'ambito di regimi, gli Stati membri devono pubblicare i dettagli sull'identità delle società che hanno ricevuto aiuti e l'importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione. Inoltre, i beneficiari, diversi dalle PMI, devono pubblicare informazioni sull'uso dell'aiuto ricevuto, compreso il modo in cui l'uso dell'aiuto ricevuto sostiene le attività della società in linea con gli obblighi dell'UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale.


Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato

La cassetta degli attrezzi a disposizione degli Stati Membri nell'ambito del quadro temporaneo vigente, si completa con la possibilità di finanziare le imprese che affrontano difficoltà finanziarie a causa dell'epidemia di coronavirus, con debito subordinato a condizioni favorevoli. Ciò riguarda gli strumenti di debito subordinati ai creditori senior ordinari in caso di procedure concorsuali e integra *****

Il debito subordinato non può essere convertito in patrimonio netto mentre la società è fonte di preoccupazione e lo Stato assume meno rischi. Tuttavia, poiché tale debito aumenta la capacità delle società di assumere il debito senior in modo simile al sostegno di capitale, gli aiuti sotto forma di debito subordinato comprendono una remunerazione più elevata e un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito senior nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. Se gli Stati Membri desiderano fornire un debito subordinato in importi superiori alle soglie, si applicano tutte le condizioni per le misure di ricapitalizzazione di cui sopra.


Il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato predisposto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)

Il 20 maggio 2020 il Dipartimento per le Politiche Europee ha notificato alla Commissione europea il Regime Quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020.  

Il Regime Quadro prevede, in conformità con il Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19 approvato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, misure di aiuto quali sovvenzioni dirette, garanzie, prestiti a tassi agevolati, aiuti per la lotta al COVID-19, sostegno per i lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria. 

Il 21 maggio 2020, la Commissione europea ha approvato, nell'ambito del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020, modificato il 3 aprile e l'8 maggio 2020, il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

Il Regime Quadro consentirà a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia.

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

L'ammontare complessivo del Regime Quadro è stimato in circa nove miliardi di euro dei quale sei relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.


Aiuti a sostegno dell'economia italiana 

Il 14 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato un pacchetto di aiuti a sostegno dell'economia italiana per fronteggiare gli effetti dell'epidemia di coronavirus. Il pacchetto, spiega una nota della Commissione UE, è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di attuare immediatamente le misure approvate, ha reso disponibile on-line il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro.

Il 21 aprile 2020, la Commissione europea ha approvato due ulteriori regimi. Il primo (nota della Commissione europea) è un regime nazionale di 50 milioni di euro per sostenere i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca in Friuli-Venezia Giulia nell'emergenza Covid-19. Nel quadro del regime, il sostegno sarà concesso sotto forma sia di prestiti a tassi d'interesse agevolati erogati tramite enti finanziari, che di sovvenzioni dirette.

Il secondo regime approvato prevede un sostegno di 100 milioni di euro alle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il 4 maggio 2020, la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti per 30 milioni di euro concessi dallo Stato italiano a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca nel contesto dell'emergenza Covid-19 (notizia sul sito della Commissione europea).

Il 15 maggio 2020, la Commissione europea ha approvato le misure di aiuto per incoraggiare lo spostamento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia nell'area del porto di Genova. La dotazione complessiva di 9 milioni di euro permette di intervenire sulla infrastruttura stradale e ferroviaria gravemente colpita dal crollo del ponte Morandi nell'agosto 2018. Gli aiuti, che dureranno fino alla fine del 2020, mirano a mantenere o aumentare la quota di merci trasportate per ferrovia da e per il porto di Genova. Gli aiuti, inoltre, assumono la forma di una sovvenzione per le società di logistica e gli operatori di trasporto multimodale, con l'obiettivo di incoraggiare l'uso del trasporto ferroviario e soluzioni intermodali nel contesto di gravi perturbazioni infrastrutturali della rete ferroviaria. E' inoltre previsto un sostegno, sotto forma di sovvenzione, al concessionario di servizi ferroviari nel porto di Genova per compensare i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle perturbazioni infrastrutturali. Il sostegno pubblico sarà fornito in relazione ai servizi di trasporto ferroviario di merci e alle operazioni effettuate nel corso dei 15 mesi successivi al crollo del ponte. (scheda sul sito della Commissione europea).

Il 29 maggio, la Commissione europea ha approvato un regime di aiuti da 12 milioni di euro a sostegno delle aziende italiane attive nel settore agricolo colpite dall'epidemia di coronavirus. Il sostegno sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette e sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni, compresi i lavoratori autonomi, operanti nel settore agricolo. Il sostegno nel quadro della Politica Agricola Comune (PAC) sarà erogato circa 4 mesi prima della data prevista. Lo scopo del regime è soddisfare il fabbisogno di liquidità degli agricoltori e aiutarli a proseguire le loro attività compensandoli per gli interessi che devono pagare su questo anticipo del pagamento. Gli aiuti non potranno superare i 100mila euro per azienda. Si prevede che mille aziende beneficeranno della misura. (scheda sul sito della Commissione europea)


Sul sito della Commissione europea, l'approfondimento sulle misure adottate e sulle decisioni adottate a favore di ciascun Stato dell'UE.


Altre informazioni

Le norme adottate dall'UE col quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.

Il quadro temporaneo prevede una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all'entità della loro attività economica, facendo riferimento al loro costo del lavoro (spesa per i stipendi e salari), fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'epidemia di COVID-19, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che presenta queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese, che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall'epidemia di COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.

Inoltre, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e se necessitano di aiuti al salvataggio urgenti. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per danni arrecati da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall'epidemia di COVID-19, comprese misure nei settori dei trasporti aerei e del turismo.

Il quadro sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.

La Commissione aveva già adottato un quadro temporaneo nel 2008 in risposta alla crisi finanziaria mondiale.