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Normativa europea

Regolamento UE 2015/1589

Il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce le norme procedurali per l'applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), riguardante il controllo sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri.

L’articolo 108 TFUE, infatti, stabilisce i poteri e le procedure con cui la Commissione europea (CE) vigila sull’uso degli aiuti di Stato da parte degli Stati Membri al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Ai sensi del Trattato, dunque, la CE ha il ruolo di “guardiano degli aiuti di Stato”, e gli Stati Membri hanno l’obbligo di notificare ed attendere l’autorizzazione prima di concedere nuovi aiuti ad operatori economici, così tutelando la piena concorrenzialità e parità di trattamento nel mercato unico europeo.

Per adempiere in modo imparziale al proprio ruolo di controllore ed applicare regole certe, la CE ha adottato il Regolamento (UE) 2015/1589 che ha come obiettivo primario assicurare un’applicazione efficiente, trasparente e coerente delle norme sugli aiuti di Stato per proteggere la concorrenza leale nel mercato interno dell’UE. Detto Regolamento definisce, pertanto, la procedura che la CE deve seguire per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato, già esistenti o di futura attuazione da parte degli Stati Membri, con il mercato interno.

I punti chiave del Regolamento sono:

  • notifica degli aiuti. Gli Stati Membri devono notificare alla Commissione tutti gli aiuti nuovi prima di attuarli, a meno che rientrino in categorie esentate;
  • esame preliminare. La CE avvia un esame preliminare per decidere se l'aiuto è compatibile oppure se è necessario un approfondimento;
  • procedura formale d’indagine. Se la CE ha dubbi sulla compatibilità dell’aiuto, apre una procedura formale per raccogliere osservazioni da terzi (altri Stati Membri, imprese, ONG, ecc.);
  • aiuti esistenti. Viene disciplinato anche il controllo sugli aiuti esistenti e quindi attuati dagli Stati Membri prima dell’entrata in vigore sia del TFUE sia del Regolamento.
  • recupero. Il Regolamento prevede il recupero degli aiuti illegali in quanto attuati in violazione delle regole europee;
  • denunce da parte di terzi. Le imprese, i cittadini o altri soggetti possono presentare denunce alla Commissione in merito ad aiuti ritenuti in contrasto con la normativa europea;
  • trasparenza. Le decisioni della CE devono essere motivate e pubblicate. 

Per saperne di più:
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015