21 settembre 2020
La Commissione europea ha adottato la Comunicazione C(2020) 6400 final con la quale ha stabilito le condizioni in base alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU Emissions Trading System (EU ETS) possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
I nuovi orientamenti entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 con l'inizio del nuovo periodo di negoziazione ETS e sostituiranno le precedenti linee guida adottate nel 2012.
Gli elementi essenziali rispetto ai precedenti orientamenti sono i seguenti:
- l'ammissibilità agli aiuti di 10 settori e 10 sottosettori, considerando i 5 sottosettori rientranti nel sotosettore della fusione di ghisa (rispetto a 13 settori e 7 sottosettori ai sensi degli orientamenti precedenti);
- il tasso di compensazione del 75% nel nuovo periodo (ridotto dall'85% all'inizio del precedente periodo di negoziazione ETS)
- l'esclusione per le tecnologie non efficienti
- l'obbligo di eseguire audit di efficienza energetica
Nel 2025, la Commissione aggiornerà i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica, le aree geografiche e i fattori di emissione di CO2, rivedendo gli orientamenti appena adottati.