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Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, proroga al 30 giugno 2022

Il 18 novembre 2021 la Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e di aumentare gli importi degli aiuti concedibili (Sesto emendamento).

Inoltre, al fine di accelerare ulteriormente la ripresa, la Commissione ha deciso di introdurre, per un ulteriore periodo limitato, due nuove misure per creare incentivi diretti per gli investimenti privati ​​lungimiranti e misure di sostegno alla solvibilità.

Proroga del Quadro temporaneo

Alla luce della ripresa economica osservata, la Commissione UE ha adottato una proroga limitata di 6 mesi del Quadro temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Ciò consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i propri regimi di sostegno e garantire che le imprese ancora interessate dalla crisi non saranno private improvvisamente del sostegno necessario.

Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.

Inoltre, tra gli altri emendamenti, la Commissione ha:

  • prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi nell'ambito del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come sovvenzioni dirette;
  • adattato proporzionalmente alla durata estesa gli importi massimi di alcune tipologie di aiuti;
  • chiarito l'uso delle disposizioni di flessibilità eccezionale degli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione;
  • prorogato di ulteriori 3 mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l'elenco rettificato dei Paesi a rischio non negoziabili, nell'ambito dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC).

Aumento dei massimali di aiuto

Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l'attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica odierna aumenta anche i massimali stabiliti nel Quadro temporaneo per alcune misure di sostegno:

  • per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato (3.1 del Quadro temporaneo) i nuovi massimali sono di 290 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 225 000 EUR), 345 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 270 000 EUR) e 2,3 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 1,8 milioni di EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis";
  • per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, (3.12 del QT) per un importo fino a 12 milioni di EUR per impresa (in precedenza 10 milioni di EUR).

I due nuovi strumenti introdotti dal Sesto emendamento al Quadro temporaneo

La Commissione ha introdotto una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuovi strumenti per sostenere la ripresa in corso dell'economia europea in modo sostenibile:

  • Sostegno agli investimenti verso una ripresa sostenibile

Si tratta di una misura di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a colmare il divario di investimenti lasciato dalla crisi. Gli Stati membri possono creare incentivi per gli investimenti intrapresi dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare le transizioni verde e digitale. La misura include salvaguardie per evitare indebite distorsioni della concorrenza, come il fatto che dovrebbero essere destinate ad un ampio gruppo di beneficiari e gli importi degli aiuti dovrebbero essere di dimensioni limitate. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022;

  • Supporto alla solvibilità

Sono misure di sostegno alla solvibilità per sfruttare i fondi privati ​​e renderli disponibili per investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le piccole imprese a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie agli intermediari privati, creando incentivi per investire in questo tipo di società e fornendo loro un accesso più facile a tale finanziamento tramite capitale che è spesso difficile per loro attrarre individualmente. Ciò è particolarmente rilevante alla luce dei crescenti livelli di indebitamento delle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.

Clicca qui per la versione consolidata in lingua inglese del nuovo Quadro temporaneo

Modifica del Regime Quadro

A seguito delle modifiche introdotte con il Sesto emendamento al Quadro temporaneo, il Dipartimento per le Politiche Europee ha provveduto a modificare il Regime Quadro sugli aiuti di Stato di cui al DL. 34/2020 fino al 30 giugno 2022.

In particolare l'art. 20, comma 1, lett. b), del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di interventi legislativi) ha introdotto la proroga del Regime Quadro sugli aiuti di Stato di cui al Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 fino al 30 giugno 2022, mentre con l'art. 27, comma 1, lett. a), n. 3), del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 sono stati innalzati i massimali di aiuto previsti agli articoli 54 e 60 bis del Decreto-legge 34/2020.

 

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